Last Updated on 13th December 2022

  1. PREMESSA Sottoscrivendo il Contratto con BE Italia S.R.L., direttamente o per il tramite di altro incaricato BE (Sponsor) a ciò delegato, l’Incaricato si impegna a svolgere una attività imprenditoriale di intermediazione alle vendite di beni e servizi BE, sulla base delle disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto (il “Contratto”) e delle fonti integrative dello stesso, che sono rappresentate dalla Dichiarazione di divulgazione dei guadagni di BE, dalle Politiche e Procedure di BE, dall'Informativa sulla privacy, dal Piano di compensazione, dalle Condizioni d'uso, dall’Informativa Antiriciclaggio, dalle Disposizioni per l’uso del Web Site BE Club, dall’Informativa Rimborso e Cancellazione, e dalla Anti-spam policy, che sono espressamente richiamate nel Contratto e che l’Incaricato dichiara di aver letto e compreso e prima della sottoscrizione dello stesso. Tutti i documenti indicati sono collettivamente intesi come il “Contratto”.
  2. SCADENZA, RINNOVO E RISOLUZIONE Il presente Contratto resterà in vigore fino a quando l'incaricato non receda volontariamente ovvero non proceda al rinnovo del Contratto. In caso di recesso da parte dell’Incaricato, l’account di quest’ultimo verrà disattivato e/o non sarà rinnovato. Se l’Incaricato non rinnova la propria attività di BE, risolve il Contratto o se questa viene cancellata o cessata per qualsiasi motivo, l’Incaricato perde definitivamente tutti i diritti contrattuali afferenti al proprio ruolo e pertanto, l’Incaricato non potrà promuovere o commercializzare i prodotti e i servizi BE, né ricevere royalties, bonus o altri redditi derivanti dalle attività della organizzazione di vendita della downline a partire dalla data in cui la sospensione, la cessazione, recesso, mancato rinnovo o la cancellazione diventino effettive. In caso di cancellazione, risoluzione, recesso o mancato rinnovo, l’Incaricato rinuncia contestualmente a tutti i diritti, compresi; a titolo esemplificativo, i diritti, nei confronti della sua ex organizzazione-downline e di qualsiasi bonus, commissione o altra remunerazione derivante dalle vendite e/o da altre attività della sua ex organizzazione-downline. BE si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con l’Incaricato in qualunque momento, dando un preavviso di 30 giorni di calendario se BE decida di sciogliersi come entità commerciale; o di cessare la distribuzione dei propri prodotti e/o servizi attraverso canali di vendita diretta in Italia. L'Incaricato può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta a BE almeno 30 giorni di calendario precedente alla data di recesso. Tuttavia, l'Incaricato sarà vincolato ad alcuni obblighi anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale (obblighi di riservatezza e non divulgazione – Clausola Arbitrale). BE può risolvere il Contratto senza alcun preavviso se l'Incaricato vìola in modo sostanziale le disposizioni del presente Contratto o se BE ha ragionevoli motivi per ritenere che ciò sia avvenuto. BE non sarà responsabile di alcun danno o risarcimento per l'esercizio dei propri diritti, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. LO STATUS DI CONTRAENTE INDIPENDENTE L'INCARICATO PRENDE ATTO E ACCETTA CHE IL RAPPORTO CONTRATTUALE NON RENDE QUEST’ULTIMO UN DIPENDENTE, UN AGENTE O UN RAPPRESENTANTE LEGALE DI BE O DELL'INCARICATO SPONSOR. L’INCARICATO IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA INDIPENDENTE, GESTISCE LA PROPRIA ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE, INTERMEDIANDO LE VENDITE DEI PRODOTTI/SERVIZI BE CON PROPRIA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE. L’INCARICATO HA PIENA LIBERTÀ NEL DETERMINARE IL NUMERO DI ORE CHE DEDICHERÀ ALLA PROPRIA ATTIVITÀ E PROGRAMMA LA PROPRIA ATTIVITA E LA QUANTITA DI LAVORO DA DEDICARE IN PIENA AUTONOMIA
  4. INFORMAZIONI PROPRIETARIE E SEGRETI COMMERCIALI DI BE L’Incaricato riconosce e accetta che, come ulteriormente stabilito nelle Politiche e Procedure di BE, le informazioni trattate o mantenute da BE, comprese le informazioni sulla Linea di Sponsorizzazione (“LOS”) (ossia le informazioni che rivelano o si riferiscono a tutti o a parte degli accordi specifici di sponsorizzazione nell'ambito dell'attività di BE, compresi, a titolo esemplificativo, gli elenchi degli Incaricati, gli alberi di sponsorizzazione e tutte le informazioni sull'Incaricato di BE da essi generate, nella loro forma attuale o futura), costituiscono un segreto commerciale di proprietà di BE, che quest’ultima possiede come proprietario esclusivo e tratta come segreti commerciali. Per tutta la durata del Contratto con BE, BE riconosce all’Incaricato il diritto personale, non esclusivo, non trasferibile e revocabile, di avere accesso a tali informazioni commerciali segrete, riservate e proprietarie di BE (“Informazioni proprietarie”), che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sulla LOS, relazioni commerciali, sviluppi di produzione e di prodotto, nonché vendite, guadagni e altre relazioni finanziarie; tale accesso è consentito esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Incaricato.
  5. ACCORDO DI NON SOLLECITAZIONE E DI NON CONCORRENZA Si rinvia alle disposizioni delle Politiche e Procedure di BE.
  6. IMMAGINI / REGISTRAZIONI / CONSENSI L’Incaricato accetta di consentire a BE di acquisire fotografie, video e altri supporti registrati che lo ritraggano o lo raffigurino. L'utente riconosce e accetta di consentire l'utilizzo di tali supporti registrati da parte di BE per qualsiasi scopo lecito e senza alcun compenso.
  7. MODIFICA DELLE CODIZIONI CONTRATTUALI A eccezione della sezione sulla risoluzione delle controversie, contenuta nelle Politiche e Procedure di BE, che può essere modificata solo per mutuo consenso, le disposizioni del presente Contratto possono essere modificate unilateralmente da BE come specificato nelle Politiche e Procedure di BE.
  8. LIMITE DI TEMPO Se un Incaricato desidera intentare un'azione legale contro BE per qualsiasi azione od omissione relativo o derivante dal Contratto, tale azione deve essere intentata entro un (1) anno dalla data del presunto comportamento che ha dato origine o causa all’azione.
  9. INDENNIZZO L'Incaricato accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne BE (insieme alle sue parti correlate, agli agenti, agli altri Incaricati, agli azionisti, ai membri dell’organizzazione della Società, ai dipendenti, ai direttori, ai funzionari e agli avvocati, collettivamente “Parti Indennizzate”) da e contro qualsiasi perdita o responsabilità (comprese le spese legali) che potrebbero subire o incorrere come risultato della violazione o presunta violazione del Contratto da parte dell'Incaricato, compresi, a titolo esemplificativo, qualsiasi disposizione delle Politiche e Procedure.
  10. VARIE Le disposizioni del presente Contratto, comprese tutte le fonti di integrazione dello stesso, rappresentano l'intero contratto tra l'utente e BE e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, intercorso tra l’Incaricato e BE.
  11. ARBITRATO Allorché non si ritenga applicabile la disciplina del foro del consumatore, ai sensi del Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005 (“Codice del Consumo”) e l’Incaricato disponga di una propria partita IVA (o abbia realizzato un fatturato superiore a 5.0000 euro nell’anno precedente) e dunque di una attività imprenditoriale autonoma (*), qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente Contratto, o alla sua violazione, risoluzione o validità, sarà sottoposta alla Camera Arbitrale di Milano (“CAM”) e risolta mediante arbitrato definitivo e vincolante, in conformità al Regolamento Arbitrale CAM. Il giudizio su qualsiasi lodo emesso ai sensi della presente clausola può essere emesso da qualsiasi tribunale giurisdizionalmente e territorialmente competente. La Sede dell'Arbitrato è Milano. La lingua dell'Arbitrato sarà l'inglese. La disciplina dell’arbitrato (arbitrato irrituale) sarà soggetto alle norme procedurali italiane.
  12. RISERVATEZZA Le Parti, il CAM e l’arbitro manterranno la riservatezza del procedimento arbitrale e del lodo, comprese le udienze, i documenti presentati, le comunicazioni orali e scritte, ecc. LE PARTI CONVENGONO CHE LA PRESENTE CLAUSOLA ARBITRALE NON PUÒ ESSERE MODIFICATA UNILATERALMENTE DA UNA DI ESSE. LA CLAUSOLA ARBITRALE PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO CON ACCORDO IN FORMA SCRITTA STIPULATO CON IL CONSENSO ESPRESSO DI ENTRAMBE LE PARTI. La presente clausola arbitrale resterà in vigore anche dopo la risoluzione del presente Contratto. Le Parti concordano che il Tribunale Arbitrale ha il diritto di rinunciare ai requisiti di un'udienza orale di persona per garantire il controllo dei costi dell'arbitrato. Le Parti convengono che, con la stipula del presente Contratto, entrambe rinunciano ad una azione dinanzi le corti civili o a partecipare ad azioni di classe. Le Parti convengono che ognuna di esse presenterà azione nei confronti dell'altra solo a titolo individuale e non come attore o membro di una classe in una azione di classe o come rappresentante di una classe di attori. Per le controversie riferibili al presente Contratto non rientranti nell’ambito di applicazione della clausola arbitrale, il foro competente è il Tribunale di Milano.
  13. LEGGE APPLICABILE Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
  14. NULLITÀ PARZIALE Se una qualsiasi disposizione contenuta nel presente Contratto è dichiarata nulla (con sentenza o lodo arbitrale), annullabile o comunque inefficace sotto qualsiasi aspetto, tale disposizione non invaliderà l’intero Contratto.
  15. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL PRESENTE CONTRATTO Il presente contratto è applicabile solo per soggetti residenti in Italia. Il presente contratto non può essere stipulato con BE Italia S.R.L da soggetti non residenti in Italia.

L’utente ha preso visione e specificamente sottoscrive le seguenti clausole ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1341 c.c. 2. SCADENZA, RINNOVO E RISOLUZIONE [firma click] 8. LIMITE DI TEMPO Limiti temporali all’azione avverso BE [firma click] 9. INDENNIZZO [firma click 11. ARBITRATO [firma click] 15. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL PRESENTE CONTRATTO [firma click] (*) Rimane inteso che la clausola arbitrale è applicabile agli Incaricati imprenditori che non rientrano nella categoria dei consumatori. Sono incaricati imprenditori coloro che operano con partita IVA e/o che realizzano un fatturato superiore a 5.000 Euro per anno.

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